Il diritto allo studio alla luce del decreto legislativo 63/2017

di Carmela Palmieri

Il diritto allo studio è sancito dagli artt. 3-34 della Costituzione Italiana nel rispetto del “principio di eguaglianza” della “scuola aperta a tutti” (art.34). Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è disciplinato dal d. lgs 76/2005 (attuativo L.53/2003) e dalla L. 296/2006 (finanziaria 2007) che dispongono, rispettivamente, il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni (almeno fino al conseguimento di una qualifica triennale entro i 18 anni di età), e l'innalzamento dell'obbligo scolastico da 8 a 10 anni (fascia d'età 6-16). Tale diritto si realizza nelle istituzioni scolastiche e formative (Licei, Tecnici, IP e IeFP), attraverso l'istruzione parentale e anche nel sistema di apprendistato. Il D.M. 139/2007, con le allegate Linee guida contribuisce a delineare un'idea della scolarizzazione (fondamentale nella cd. Riforma Moratti) a cui sono connessi risultati di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sviluppo di competenze ed esercizio di cittadinanza attiva, superando, di fatto, il concetto di “coscrizione” scolastica. Nel 2017 col Dlgs 63, attuativo del comma 181 della L.107/2915, viene garantita l’effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio ed ai servizi strumentali, nonché al potenziamento della carta dello studente.

La novità introdotta dal decreto, di natura programmatica in assenza di stanziamenti finanziari, consiste nell’aver additato l’uniformità territoriale dei servizi per il dirittto allo studio, al di là delle differenze regionali. L’art. 2 individua i servizi da fornire su tutto il territorio: servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità, servizi di mensa, fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili, sussidi didattici solo per alunni con diversa abilità certificata, servizi per gli alunni ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l’istruzione domiciliare. Il Dlgs 63/2017 nel voler garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti iscritti e frequentanti mira ad istituire il Fondo Unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, esente da imposizioni fiscali e finalizzato all’erogazione di borse di studio per gli studenti della secondaria di secondo grado per l’acquisto di libri di testo, mobilità e trasporto, beni e servizi di natura culturale.

Per monitorare l’attuazione di tale decreto è prevista l’istituzione di una Conferenza Nazionale con funzione di redigere un rapporto ogni tre anni in materia di diritto allo studio; esprimere pareri per il diritto allo Studio e formulare proposte ed avanzare proposte per il potenziamento della Carta dello studente, per l’integrazione di ulteriori benefici e agevolazioni per singole regioni. Responsabili dell'adempimento del diritto, dell'obbligo di istruzione e formazione sono i genitori o i tutori legali dei minori, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formative. Sull'adempimento al dovere di istruzione e formazione provvedono a vigilare (D.M. 489/2001) il DS e il Sindaco del Comune di residenza dei minori in obbligo scolastico. Nel corso dell'anno scolastico, il DS, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di dispersione ed abbandono, è tenuto, insieme agli OO. CC., a verificare la regolare frequenza scolastica degli studenti, a curare le delicate fasi di passaggio da un ciclo scolastico all'altro, favorendo l'orientamento e la verticalità del curricolo, a promuovere la didattica inclusiva attenta ai BES degli studenti (alunni a maggiore rischio dispersione). L'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e le relative responsabilità connesse all'adempimento e alla vigilanza sono un argomento di grande rilevanza politico-culturale che inquadra la scuola come volano di crescita e di sviluppo.