La valutazione degli apprendimenti nel secondo ciclo di istruzione

di Carmela Palmieri

La docimologia è la scienza che ha per oggetto lo studio sistematico degli esami, in particolare dei sistemi di votazione e del comportamento degli esaminatori e degli esaminati” (De Landsheere, 1971).In Italia, negli anni ’70 la funzione selettiva della valutazione entra in crisi con la legge n. 517/77 che fa prevalere la funzione formativa. Negli anni ’80, B. Vertecchi nelle sue ricerche sul comportamento dei docenti, nel campo valutativo, evidenzia 3 tipologie di risposte:

  • Atteggiamento di clemenza – giudizi positivi per ridurre le critiche sul piano sociale.
  • Rifiuto della pratica stessa della valutazione – non si deve programmare, né valutare, ma rispettare lo sviluppo naturale e spontaneo del discente, sicuramente superiore a quello eterodiretto e condizionato .
  • Accoglimento “parziale” della valutazione – richiesta di correttivi tecnici per poter superare le consuete pratiche di controllo del profitto scolastico.
Negli anni ’90, si afferma il neo-cognitivismo di Gardner e Sternberg: l’insuccesso o il successo degli alunni non può essere valutato come momento isolato dagli altri, ma deve inscriversi nel complesso processo di insegnamento/apprendimento. Si dà grande spazio ai processi di autovalutazione (meta valutazione) in linea con le nuove teorie sull’apprendimento (mappe concettuali, reti, strutture modulari) .

La valutazione è fondata su elementi di positività: si rilevano le competenze che si hanno e non ciò che manca. Si dà grande spazio alle teorie dell’errore. La valutazione ha due aspetti : uno formativo – con verifica delle scelte operate dai docenti in riferimento ad obiettivi e metodi ed un aspetto sommativo – con verifica dei risultati finali conseguiti dagli alunni. Il rapporto misurazione-valutazione, secondo De Landsheere, può ricondursi ai seguenti punti:
  • misurare le conoscenze dichiarative (fatti, concetti, formule ecc.) possedute dall’allievo ed identificare il tipo di organizzazione che egli utilizza per immagazzinarle;
  • misurare la velocità di esecuzione dei “compiti cognitivi”;
  • apportare un feed-back immediato ed attirare l’attenzione degli allievi sugli errori di procedimento o di contenuto;
  • diagnosticare i tipi di errori e le loro fonti;
  • determinare, mediante l’analisi degli errori, il grado di estensione e flessibilità degli schemi;
A partire da questa premessa attualmente la valutazione degli apprendimenti nel secondo ciclo di istruzione è regolata dal DPR 122/2009; il DLgs 62/2017 ha introdotto rilevanti novità nell’esame di stato conclusivo del secondo ciclo. Tali novità dovrebbero entrare in vigore nel corrente anno scolastico 2018/2019 …. .

La valutazione nel secondo ciclo ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento complessivo degli alunni: ciò implica porre attenzione all’autonomia e alla responsabilità maturate dello studente rispetto al processo, ai metodi e ai progressi registrati rispetto agli apprendimenti. Il comportamento, oggetto di valutazione che concorre alla determinazione dei crediti scolastici (art. 4 comma 2), si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile…, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui (art. 7 comma 1, articolo la cui efficacia il DLgs 62/2017 ha limitato al secondo ciclo). Il Dlgs 62/2017 ha ben sintetizzato che la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, richiamando Statuto delle studentesse e degli studenti, Patto di corresponsabilità educativa e regolamento di istituto quali riferimenti essenziali.

Entro questa cornice di riferimenti, il collegio dei docenti definisce criteri e modalità per assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione: si tratta di un momento essenziale, che mira a garantire non solo la trasparenza dell’atto amministrazione (quale il documento amministrativo è: pertanto il rinvio alla L 241/1990), ma soprattutto l’omogeneità e l’equità, condizioni essenziali perché la scuola concorra a realizzare l’art. 3 della Costituzione. Invalsi registra grandi divari tra Nord e Sud, rilevanti differenze tra scuole e scuole della medesima area geografica e infine risultati molto variabili all’interno della stessa scuola. Il lavoro del Collegio Docenti, guidato dalla leadership educativa del DS, deve mirare a garantire risultati omogenei, naturalmente differenziati all’interno delle singole classi, ad espressione e nel rispetto dei singoli talenti dei singoli alunni e studenti.

Anche in merito alla certificazione delle competenze vale il combinato disposto dei due testi di legge, il DPR 122/2009 e DLgs 62/2017; quest’ultimo conferma il comma 2 dell’art. 8 del DPR 122, che fa riferimento al certificato delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’istruzione di base allegato al DM 139/2007. Il certificato in questione può vantare ormai un uso consolidato nella prassi scolastica, anche se non è ancora stata risolta la separazione tra valutazione dei saperi disciplinari e la certificazione delle competenze. L’art. 21 del DLgs 62 annuncia l’adozione di un nuovo modello certificativo sia per il diploma finale che per il curriculum.

Il Dlgs 62 non ha apportato modifiche alla valutazione degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento. Invariata rimane anche la valutazione delle assenze per la validità dell’anno scolastico: le assenze non possono essere superiori ad un quarto del monte ore personalizzato salvo motivate e straordinarie deroghe precedentemente stabilite dai collegi docenti.

Le novità riguardanti l’esame di stato introdotte dal DLgs 62/2017 possono così essere sintetizzate:
  • per l’ammissione è obbligatorio aver svolto le prove INVALSI (computer based in italiano, matematica e inglese) e le ore di ASL (per 200 ore licei e 440 ore IT e IeFP)
  • presenza del Curriculum studente che accompagna lo studente all’esame;
  • aumento del credito scolastico da 25 a 40 punti;
  • riduzione delle prove scritte da tre a due (la seconda prova potrebbe riguardare più discipline);
  • centratura del colloquio su acquisizione dei contenuti disciplinari, esperienza di alternanza scuola lavoro e conoscenze e competenze maturate nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. Ma, come su esposto, sono attese modifiche da parte del MIUR.
La legge 107/2015 ha operato in direzione di una semplificazione e di una promozione dell’istruzione tecnica superiore (commi da 45 a 55): ne è conseguito, tra gli altri, il DI 716/2016, Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo l, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il documento in particolare mira a semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori: sono previste tre prove, una teorico pratica (con votazione da 24 a 40 punti), una scritta e una orale (entrambe con punteggi da 18 a 30) per l’attribuzione di un punteggio complessivo di 100 punti ed eventuale lode: la verifica delle competenze si intende positivamente superata quando l’allievo abbia ottenuto almeno il punteggio minimo in ciascuna delle tre prove. Il Comitato Tecnico Scientifico dell’I.T.S., che predispone le prove, rilascia, su richiesta dell’allievo, la certificazione delle competenze acquisite, anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o in caso di mancato superamento delle prove di verifica finale.

Si ha in tal modo un sistema di valutazione semplificato ma coerente con il profilo di tecnico specializzato: deve ancora essere definito il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti in relazione ai percorsi universitari assimilabili.